Art. 16.
(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 362 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Attengono altresì alla giurisdizione della Corte di cassazione i motivi di violazione delle norme che, in relazione a ciascun giudice, circoscrivono l'ambito della stessa giurisdizione e ne garantiscono l'attuazione mediante il giusto processo e la giusta tutela sia dei diritti e degli interessi legittimi fatti valere in giudizio sia del diritto di difesa in ogni stato e grado di giudizio».

 

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